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Avvocato Roberta Buzzi
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News giuridiche e Approfondimenti

In questa sezione riportiamo alcune novità legislative, sentenze e commenti su questioni di interesse generale.

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Notizie e Approfondimenti

Una selezione di risorse online utili per la consultazione e l'aggiornamento. 

Avvocati: largo alle donne !!! La professione si tinge di rosa. Leggi

Novità Giurisprudenziali

www.cortedicassazione.it

Sito della Corte Suprema di Cassazione

Consiglio di Stato e TAR

13/08/2016

Sito del Consiglio di Stato e TAR

Separazione e divorzio: a chi vanno i regali di nozze.

 
Corte dei conti

Sito della Corte dei Conti

11/08/2016

 
Corte costituzionale

Separazione: lecito leggere gli sms dal cellulare del partner infedele.

Sito della Corte Costituzionale

Novità Legislative

www.ordineavvocatipadova.it

Sito di riferimento per l'ordine degli Avvocati di Padova

Le unioni civili e le convivenze di fatto

gdp.giustizia.it

A decorrere dal 5 giugno 2016 si applicheranno le norme in materia di unioni civili e convivenze di fatto introdotte dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76

Servizio online Giudice di Pace

www.oua.it

In forza delle nuove disposizioni, due persone maggiorenni dello stesso sesso potranno ora costituire una unione civile dinnanzi all’ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni. Tale unione sarà registrata nell’archivio dello stato civile insieme al regime patrimoniale scelto (comunione di beni in assenza di diversa indicazione).

Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana

www.dirittoegiustizia.it

La coppia potrà scegliere  un cognome comune, decidendo di anteporre o posporre al proprio il cognome dell’altro

Diritto e Giustizia

Nonostante la mancanza della previsione dell’obbligo di fedeltà,  chiaro è il riferimento al matrimonio per cui, con l’unione civile, le parti acquisteranno gli stessi diritti ed assumeranno gli stessi doveri.

In particolare, sorgerà l’obbligo reciproco di assistenza morale e materiale ed alla coabitazione. Ciascuno  dovrà, pertanto, contribuire, in relazione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro professionale  e casalingo, ai bisogni comuni.

Le parti concorderanno tra loro, quindi, l’indirizzo della vita familiare e fisseranno la residenza comune e saranno riconosciute come veri  e propri coniugi in caso di malattia  e ricovero ospedaliero, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità  a favore della parte superstite, nonchè al TFR. In tema di successioni, è poi prevista la stessa quota di legittima dei coniugi.

Dopo diverse discussioni, contrasti e polemiche è stata stralciata la stepchild adoption, ma “resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozioni dalle norme vigenti” , lasciando, dunque, la possibilità di pronunciamento dei giudici sulle adozioni da parte di coppie omosessuali.

La sussistenza di una delle cause impeditive indicate dalla legge comporterà la possibilità di impugnazione dell’unione civile da ciascuna delle parti, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo ed attuale alla impugnazione.

L’unione civile si scioglie con la morte di una parte e per gran parte dei casi previsti dalla legge sul divorzio, in caso di rettificazione di attribuzione di sesso  e per volontà di separarsi, manifestata anche disgiuntamente. Dunque, una parte potrà fare all’ufficiale di stato civile una comunicazione contenente la sua volontà di scioglimento dell’unione. Decorsi tre mesi potrà essere richiesto il divorzio (per via giudiziale, negoziazione assistita o davanti all’ufficiale di stato civile) senza necessità di separazione.

Secondo le nuove disposizioni che entreranno in vigore dal 5 giugno p.v., sono conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale  e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile.

Per “formalizzare” tale convivenza uno dei conviventi deve presentare il modello di dichiarazione di residenza all’ufficio anagrafico, con allegati i documenti di entrambi,specificando che si tratta di “convivenza per vincoli affettivi”.

Tale previsione può interessare sia le coppie omosessuali che quelle eterosessuali, estendendo ai conviventi alcune prerogative dei coniugi, quali i diritti previsti dall’ordinamento penitenziario, il diritto  reciproco di visita,  di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali in caso di malattia o di ricovero, il diritto al risarcimento da fatto illecito di terzo per il decesso del convivente. E’ possibile, altresì, designare l’altro convivente come rappresentante in materia di salute se l’altro è incapace di intendere e di volere o, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo ed il funerale.

Il convivente di fatto può, inoltre, essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno in caso di interdizione o inabilitazione dell’altro.

In caso di morte del conduttore o di recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto può succedergli nel contratto. In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente superstite avrà diritto di continuare ad abitarvi per due anni  o per un periodo pari alla convivenza se superiore ai due anni (non oltre, però, i cinque anni). Qualora vi siano figli minori o disabili del convivente superstite, poi, il periodo non potrà essere inferiore a tre anni.

I conviventi di fatto possono anche decidere  di disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune, indicando il regime patrimoniale scelto e le modalità di contribuzione in un contratto di convivenza, in forma scritta, assistiti da un notaio o da un avvocato che ne attestino la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.

Ai fini dell’opponibilità ai terzi, copia del contratto andrà trasmessa entro 10 giorni al comune di residenza per l’iscrizione all’anagrafe.

Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza potrà, altresì, essere modificato in qualsiasi momento secondo le modalità di forma indicate dalla legge.

Il contratto potrà, poi, essere risolto per matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra uno e un’altra persona, per morte di uno dei contraenti, accordo delle parti o per recesso unilaterale. In quest’ultimo caso, sarà il professionista che riceve o che autentica l’atto a doverne notificare copia all’altro contraente all’indirizzo che le parti avranno indicato nel contratto. Se la casa familiare era nella disponibilità esclusiva della parte che recede, l’altro avrà almeno novanta giorni di tempo per lasciarla.

In caso di cessazione della convivenza, il Giudice potrà stabilire il diritto del convivente che versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio agli alimenti per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.

La norma prevede, almeno in punto di diritto, che i dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non potranno costituire elementi di discriminazione a carico delle parti del contratto di convivenza, ma dovremo verificare se effettivamente questo non accadrà.