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Avvocato Roberta Buzzi
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Diritto di Famiglia

Diritto di Famiglia

Lo Studio Legale dell' Avvocato Roberta Buzzi svolge attività di assistenza e consulenza legale, stragiudiziale e giudiziale, nei diversi ambiti del diritto di famiglia, con particolare riferimento ai rapporti tra genitori e figli e a quelli personali e patrimoniali tra coniugi, alle cause di separazione e divorzio, al riconoscimento e al disconoscimento della paternità, alle procedure di affidamento dei minori e alla protezione contro gli abusi e la violenza.

 In sintesi:

  • separazioni personali dei coniugi sia consensuali che giudiziali;
  • divorzi sia consensuali che giudiziali;
  • ricorsi per modifica condizioni di separazione e divorzio;
  • affidamento figli minori e modifica delle condizioni sia economiche che di visita;
  • consulenza per figli naturali di genitori non coniugati;
  • riconoscimento e disconoscimento maternità e paternità naturale.

Separazione

La separazione non fa venir meno lo status giuridico di coniuge, né pone fine al matrimonio, incide solo su alcuni obblighi tipici del matrimonio:

  • si scioglie la comunione legale dei beni
  • cessano gli obblighi di fedeltà e di coabitazione

Altri obblighi, invece, rimangono, ma sono limitati o disciplinati in modo specifico:

  • dovere di contribuire nell'interesse della famiglia
  • dovere di mantenere il coniuge più debole
  • dovere di mantenere, educare ed istruire la prole

La separazione legale comporta la regolamentazione – per accordo delle parti o per decisione del giudice – di una serie di aspetti:

QUESTIONI PATRIMONIALI - DIRITTI SUCCESSORI - DIRITTO AL MANTENIMENTO PER L'EX CONIUGE - DIRITTO AGLI ALIMENTI PER L'EX CONIUGE - ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE - L'AFFIDAMENTO DEI FIGLI ED IL LORO MANTENIMENTO

La separazione legale dei coniugi può essere consensuale o giudiziale.

La separazione consensuale è l'istituto giuridico attraverso il quale marito e moglie, di comune accordo tra loro, decidono di separarsi.

Si fa ricorso alla separazione giudiziale nel caso in cui non vi sia accordo tra i coniugi. In caso di separazione giudiziale è anche possibile richiedere l'addebito della separazione, cioè l'accertamento che vi sia stata, da parte di uno dei coniugi, la violazione degli obblighi matrimoniali (fedeltà, coabitazione, cura della prole, etc.) e che questa violazione abbia determinato la cessazione del rapporto.

Nel caso in cui l'addebito sia riconosciuto dal giudice a carico di uno dei coniugi, questi perde la maggior parte dei diritti successori e non ha diritto ad ottenere l'assegno di mantenimento.

Divorzio

Il divorzio (scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili del matrimonio) è la terminazione di un' unione coniugale che cancella i doveri e le responsabilità giuridiche da essa derivanti e che dissolve il vincolo matrimoniale tra le parti.

Anche il procedimento di divorzio può seguire due percorsi alternativi, a secondo che vi sia o meno consenso tra i coniugi:

  • divorzio congiunto, quando c'è accordo dei coniugi su tutte le condizioni
  •  divorzio giudiziale, quando non c'è accordo sulle condizioni

Elementi necessari per richiedere il divorzio sono:

  • IL VENIR MENO ALLA COMUNIONE MORALE E SPIRITUALE
  • LA MANCANZA DI COABITAZIONE TRA MARITO E MOGLIE

Divorzio breve - Riduzione dei Tempi tra Separazione e Divorzio

La legge sul "divorzio breve" è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'11 maggio 2015 ed è entrata ufficialmente in vigore il giorno 26 maggio 2015.

Il termine di attesa tra la separazione ed il divorzio è così sceso dai precedenti 3 anni (che decorrevano dalla data di prima comparizione dei coniugi - udienza ex art. 708 c.p.c.) a:

  • 1 anno  (decorrente dalla data di notifica del ricorso per la separazione giudiziale), nel caso di separazione giudiziale.
  • 6 mesi (decorrente dalla data di udienza di prima, e di regola unica, comparizione dei coniugi, o di sottoscrizione dell'accordo di negoziazione assistita da un .ato), nel caso di separazione consensuale.

Lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi viene anticipata alla prima udienza di comparizione dei coniugi nel caso di separazione giudiziale e alla data di sottoscrizione del verbale di seprazione nel caso di procedura consensuale (o di sottoscrizione dell'accordo di negoziazione assistita da un avvocato, purchè il verbale/accordo venga successivamente omologato/autorizzato dal Tribunale.

Le procedure dirette ad ottenere la separazione ed il divorzio (cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio) rimangono invariate. Permane ovviamente la necessità di domandare prima la separazione e poi il divorzio (non è pertanto possibile ottenere il divorzio diretto senza separazione), attraverso, alternativamente, domanda da proporsi al Tribunale competente, negoziazione assistita da un avvocato o, in taluni casi, domanda diretta all'Ufficiale dello Stato civile.

Possono ottenere il "divorzio breve" anche i coniugi separati legalmente prima dell'entrata in vigore della novella legislativa, per i quali il triennio di separazione non risulta ancora trascorso.

Per qualsiasi informazione, chiarimento o preventivo in relazione alla nostra attività nel diritto di famiglia potete contattare liberamente lo Studio Legale Buzzi mediante il form a fianco o ai recapiti indicati nella sezione "contatti".